Art. 3.

      1. Le associazioni di portatori di handicap di cui all'articolo 1 rappresentano le rispettive categorie dinanzi agli organi dello Stato.
      2. Le associazioni di cui al comma 1 esercitano nei confronti dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,

 

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ciascuna per la specifica categoria di propria competenza, attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza e con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale dalla legge 30 marzo 2001, n. 152.
      3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte indipendentemente dalla adesione del soggetto interessato all'associazione.